Art. 10.

      1. All'articolo 12 della legge n. 194 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni», e le parole: «nei primi

 

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novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla 15a settimana compiuta»;

          b) al terzo comma, le parole: «della minore di diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della minore di sedici anni»;

          c) al quarto comma, le parole: «dopo i primi novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la 15a settimana compiuta», e le parole: «anche alla minore di diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «anche alla donna di età inferiore a sedici anni»;

          d) è aggiunto in fine, il seguente comma:

      «Le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche alle donne di età inferiore a diciotto anni, ma superiore a sedici anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà genitoriale».